La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16832/2024, ha stabilito che il Fondo di Garanzia TFR non è tenuto a intervenire se, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è un'azienda cessionaria in bonis (solvente). Questo principio vale anche se un accordo sindacale aveva lasciato il TFR maturato a carico dell'azienda cedente, successivamente divenuta insolvente. La Corte ha sottolineato l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello civilistico, affermando che gli accordi tra le parti private non sono opponibili all'ente previdenziale.
Continua »