Un lavoratore dipendente ha richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per ottenere il pagamento dell'ultima mensilità non versata dal datore di lavoro insolvente. Dopo aver presentato la domanda amministrativa, l'ente non ha fornito risposta. Il lavoratore ha presentato ricorso amministrativo e azione giudiziaria solo a distanza di quasi due anni. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di un tempestivo ricorso amministrativo entro novanta giorni dal silenzio-rifiuto (formato dopo centoventi giorni), la sospensione della prescrizione annuale dura complessivamente solo duecentodieci giorni e non trecento. Di conseguenza, il credito del lavoratore verso il fondo previdenziale risultava già prescritto. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente pubblico, rigettando integralmente la domanda del lavoratore.
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