Un'Azienda e un Socio hanno ricevuto una sanzione amministrativa per aver aperto una "media struttura di vendita" senza autorizzazione. Il Tribunale aveva annullato la sanzione, ma la Cassazione aveva rinviato, chiarendo che il giudice deve valutare la sostanza della violazione, non solo i vizi formali dell'atto. Il giudice di rinvio ha nuovamente annullato l'ordinanza. La Cassazione, con questa ordinanza, ha confermato l'annullamento. Ha stabilito che l'Amministrazione, pur contestando una specifica sanzione amministrativa per attività commerciale abusiva (apertura di media struttura), non aveva fornito la prova dei requisiti dimensionali necessari per quella specifica fattispecie. L'onere della prova spetta all'Amministrazione, e la mancanza di tale prova specifica rende illegittima la sanzione per la fattispecie contestata, anche se l'attività era comunque priva di autorizzazione.
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