La Corte di Cassazione conferma la condanna per guida in stato di ebbrezza di un automobilista con un tasso alcolemico di 0,82 g/l. I giudici stabiliscono un principio chiaro: anche i valori centesimali, ovvero le cifre dopo la virgola, sono determinanti per superare la soglia di rilevanza penale (fissata a 0,80 g/l). Pertanto, un valore di 0,82 g/l costituisce reato. La Corte ha inoltre escluso la non punibilità per 'particolare tenuità del fatto', considerando la pericolosità della condotta, avvenuta di notte e con patente sospesa. La differenza di valore tra la prima e la seconda misurazione dell'etilometro non invalida il test.
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