La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19502/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per aver fornito false generalità a una pattuglia di polizia. La Corte ha stabilito che tale condotta integra il reato più grave previsto dall'art. 496 c.p. e non quello, meno grave, dell'art. 494 c.p., in virtù della clausola di sussidiarietà di quest'ultimo. L'elemento distintivo è che la dichiarazione mendace è stata resa a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, configurando così la fattispecie specifica e più grave.
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