La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40776/2024, ha stabilito che la recidiva nel reato di contrabbando, ai sensi dell'art. 296 d.P.R. 43/1973, non è una semplice circostanza aggravante ma una fattispecie di reato autonomo. Di conseguenza, non è interessata dalla depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo solo la fattispecie base. La Corte ha quindi rigettato il ricorso di un imputato che sosteneva l'illegittimità della contestazione della recidiva contrabbando, confermando la condanna.
Continua »