Una dipendente pubblica, trasferita da un ente soppresso a un Ministero, ha richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'inclusione di varie indennità nell'assegno ad personam. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 289/2024, ha stabilito che la norma speciale che regola il trasferimento prevale su quella generale. Di conseguenza, l'assegno ad personam deve includere solo le voci retributive fisse e continuative, mentre l'anzianità di servizio non costituisce un diritto assoluto e non può essere usata per rivendicare avanzamenti di carriera presso il nuovo datore di lavoro. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
Continua »