Falsa Attestazione a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Conferma i Confini del Reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, delineando con chiarezza i confini applicativi della norma e le differenze con altre fattispecie simili. La decisione sottolinea l’importanza della veridicità delle dichiarazioni rese a pubblici ufficiali, soprattutto quando queste sono destinate a diventare parte integrante di un atto pubblico.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di una città del Sud Italia, che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale. L’imputato contestava la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, ma il suo unico motivo di ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato.
La Distinzione tra Falsa Attestazione e False Dichiarazioni
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la fattispecie di falsa attestazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e quella di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie (art. 496 c.p.). La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: l’articolo 496 c.p. ha una natura residuale.
Ciò significa che il reato di false dichiarazioni è configurabile solo quando la menzogna non ha alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico. Al contrario, il delitto di falsa attestazione previsto dall’art. 495 c.p. si integra proprio quando le dichiarazioni mendaci sulle proprie qualità personali sono preordinate a garantire al pubblico ufficiale informazioni che confluiranno in un atto pubblico. È proprio questo collegamento con l’atto pubblico a costituire l’elemento distintivo e più grave della fattispecie.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come l’argomentazione difensiva non fosse in grado di scalfire il solido orientamento giurisprudenziale in materia. I giudici hanno sottolineato che, anche a seguito delle modifiche legislative intervenute nel 2008, la distinzione tra le due norme è netta. La falsa attestazione ex art. 495 c.p. punisce specificamente la condotta di chi inganna un pubblico ufficiale su qualità personali destinate a essere formalizzate in un atto fidefacente.
Data la manifesta infondatezza del ricorso, la Corte ha ravvisato profili di colpa nel ricorrente per aver intrapreso un’azione legale priva di evidenti possibilità di accoglimento. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la rigorosa tutela accordata dall’ordinamento alla fede pubblica e alla veridicità delle informazioni che costituiscono il fondamento degli atti amministrativi e giudiziari. La decisione serve da monito sulla serietà delle dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale e sulle gravi conseguenze penali in caso di falsità. Inoltre, ribadisce un importante principio processuale: la presentazione di un ricorso palesemente infondato non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche sanzioni economiche significative per il proponente, a causa della sua negligenza nell’attivare inutilmente il sistema giudiziario.
Quando si configura il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale secondo l’art. 495 c.p.?
Il reato si configura quando una persona rende dichiarazioni false a un pubblico ufficiale riguardo alle proprie qualità personali, e tali dichiarazioni sono preordinate a essere inserite in un atto pubblico.
Qual è la principale differenza tra il reato previsto dall’art. 495 c.p. e quello dell’art. 496 c.p.?
La differenza fondamentale sta nel collegamento con un atto pubblico. L’art. 495 c.p. punisce le false attestazioni destinate a confluire in un atto pubblico, mentre l’art. 496 c.p. ha carattere residuale e si applica solo quando la falsità non ha alcuna attinenza, diretta o indiretta, con la formazione di tali atti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se viene ravvisata una colpa nella proposizione dell’impugnazione, il ricorrente viene condannato anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di tremila euro.