Un Comune e una nota Società energetica si scontravano in tribunale per avvisi di accertamento ICI relativi ad alcune piattaforme marine. Durante la causa, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo. Il Comune ha quindi annullato i vecchi atti in autotutela, emettendone di nuovi concordati. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio. I giudici hanno stabilito la compensazione delle spese legali e hanno escluso l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione, infatti, non si applica in caso di estinzione concordata, ma solo quando il ricorso viene respinto o dichiarato inammissibile. Vince l'accordo tra le parti, che azzera la lite e le sanzioni processuali aggiuntive.
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