Un libero professionista ha proposto opposizione contro una cartella di pagamento dell'INPS per contributi omessi relativi all'anno 2009, eccependo la prescrizione del credito. Dopo la decisione sfavorevole nei gradi di merito, il professionista ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto della volontà della parte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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