Un dipendente pubblico ha contestato una trattenuta del 2,5% sulla propria busta paga, applicata dall'Amministrazione per garantire la parità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione, tuttavia, il lavoratore ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità. Nessuno ha vinto la causa di merito, ma il processo si è concluso senza ulteriori spese per il ricorrente.
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