Un Istituto di Credito ha impugnato la sanzione amministrativa di settantamila euro inflitta dall'Autorità di Vigilanza per violazione delle norme sulla comunicazione al mercato. Successivamente, l'istituto ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Autorità. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia accettata, non si applica la condanna alle spese e non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. Quest'ultimo obbligo, infatti, ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, escludendo qualsiasi interpretazione analogica o estensiva a ipotesi diverse come l'estinzione consensuale.
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