Una società creditrice ha ottenuto un provvedimento per riscuotere un credito, ma lo ha notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni. Il debitore ha chiesto la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo davanti al giudice di prossimità, ottenendo l'annullamento dell'ordine di pagamento. La società creditrice ha impugnato tale provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che il debitore avrebbe dovuto attivare una formale opposizione. Durante il giudizio di legittimità, la parte creditrice ha depositato formale atto di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo, confermando in via definitiva l'azzeramento dell'ingiunzione.
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