Un'ex imprenditrice individuale, dopo aver cancellato la propria attività dal registro delle imprese, ha proposto un concordato minore di tipo liquidatorio per risolvere i suoi debiti. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno inizialmente approvato la proposta, ritenendo che il divieto di accesso a questa procedura si applicasse solo alle società e non ai singoli imprenditori. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la domanda di concordato minore presentata da un imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile. Di conseguenza, i giudici hanno revocato l'omologazione del piano, chiarendo che chi cessa volontariamente l'attività perde il diritto di accedere a strumenti negoziali di risoluzione della crisi, potendo ricorrere solo alla liquidazione controllata.
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