Una contribuente ha attivato una procedura di sovraindebitamento e debiti fiscali includendo un debito IMU verso il Comune. L'ente locale non ha presentato opposizioni al piano di ristrutturazione, che è stato regolarmente omologato. Tuttavia, l'anno successivo, il Comune ha notificato un avviso di accertamento per la medesima imposta e annualità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cittadina, stabilendo che il debito tributario sorge nel momento in cui si verifica il presupposto d'imposta e non con la notifica dell'atto. Poiché il debito era già esistente e il Comune era a conoscenza della procedura, l'ente non poteva emettere nuovi atti impositivi dopo l'omologa, mancando la prova di nuovi elementi conoscitivi sopravvenuti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio.
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