La Corte di Cassazione chiarisce che l'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di distrazione spese, presentata dall'avvocato dichiaratosi antistatario, costituisce un errore materiale. Di conseguenza, il rimedio corretto non è l'impugnazione ordinaria, ma la più rapida procedura di correzione. Nel caso specifico, un avvocato aveva ottenuto una vittoria per la propria società cliente, ma l'ordinanza non aveva disposto il pagamento diretto delle spese legali a suo favore. La Corte ha accolto il ricorso per correzione, modificando il dispositivo della precedente ordinanza.
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