L'ordinanza in esame affronta il caso di un'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese legali a favore dell'avvocato antistatario. A seguito di una vittoria contro l'Agenzia delle Entrate, il difensore di una società aveva notato che la sentenza di condanna alle spese non includeva la distrazione a suo favore, nonostante la richiesta. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale omissione costituisce un errore materiale, correggibile attraverso la procedura semplificata prevista dall'art. 391-bis c.p.c., e non con un'impugnazione ordinaria. Di conseguenza, ha ordinato l'integrazione della precedente ordinanza, senza disporre sulle spese del procedimento di correzione.
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