Un dipendente pubblico, trasferito dal soppresso Registro Italiano Dighe al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha richiesto il mantenimento di un'indennità organizzativa precedentemente percepita. La Corte d'Appello ha riconosciuto il suo diritto a conservare tale importo sotto forma di assegno ad personam riassorbibile. Il Ministero ha impugnato la decisione, sostenendo che l'indennità, essendo un trattamento accessorio, non fosse protetta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che il principio di irriducibilità della retribuzione tutela anche le voci accessorie, purché certe e continuative. Pertanto, il lavoratore ha diritto a non subire penalizzazioni economiche a seguito del trasferimento, confermando la piena operatività della tutela retributiva nel passaggio tra amministrazioni.
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