Un lavoratore dipendente ha richiesto il pagamento di un'indennità per l'attività svolta fuori dalla sede aziendale principale, basandosi su una specifica clausola contrattuale. L'Azienda ha contestato l'erogazione della somma, sostenendo una diversa lettura delle norme aziendali sui luoghi esterni. Dopo che nei primi due gradi di giudizio i giudici hanno confermato il diritto del lavoratore a percepire la somma prevista di circa 3.300 euro, l'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione denunciando la violazione dei criteri legali di ermeneutica. La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'interpretazione accordo sindacale spetta esclusivamente al giudice di merito. Se il testo contrattuale offre una lettura plausibile, la Cassazione non può sostituirla con una versione differente proposta dalla parte soccombente.
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