Una donna stipula un accordo per comprare un appartamento con giardino. Prima del rogito, scopre che la proprietà del terreno esterno è contesa tra i venditori e il condominio. Ritenendo ingannevole la condotta dei proprietari, l'acquirente chiede la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento. Tuttavia, il testo dell'accordo menzionava espressamente una controversia sul bene e prevedeva persino una cauzione a tutela della compratrice. La Corte d'Appello respinge la domanda di scioglimento: la promissaria acquirente conosceva la lite giudiziaria e aveva comunque deciso di obbligarsi. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'acquirente e condannandola al pagamento delle spese legali, poiché l'interpretazione dei patti contrattuali compete al giudice di merito.
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