Gli eredi di una famiglia hanno ceduto la titolarità di un'azienda farmaceutica a una professionista mediante regolare rogito notarile. Successivamente, gli stessi hanno invocato una scrittura privata per pretendere la restituzione dell'attività, sostenendo l'esistenza di un patto fiduciario collegato alla vendita. La controparte si è opposta, rivendicando la piena ed esclusiva proprietà derivante dall'atto notarile definitivo. I giudici di merito hanno respinto la richiesta degli eredi, rilevando l'incompatibilità tra i documenti e il valore assorbente del rogito notarile, oltre ai limiti pubblicistici sul trasferimento delle farmacie. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni precedenti, dichiarando inammissibile il ricorso dei cedenti e condannandoli alle spese di giudizio. La titolarità definitiva della farmacia resta pienamente all'acquirente.
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