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Disapplicazione — Anno 2023

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193 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Disapplicazione

Provvedimenti

Giurisdizione tributaria: Comune ko su tariffe TARI
Un'azienda attiva nella raffinazione ha impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera comunale di approvazione delle tariffe TARI, ritenendole illegittime. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la competenza spettasse al giudice tributario. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso del Comune, confermando che l'impugnazione di atti amministrativi generali, come le delibere tariffarie, spetta al giudice amministrativo. La giurisdizione tributaria riguarda infatti solo i singoli atti impositivi rivolti al contribuente. La Corte ha chiarito che l'azienda conserva l'interesse ad agire anche se i singoli avvisi di pagamento sono ormai definitivi, poiché l'annullamento della delibera generale consente di richiedere l'annullamento in autotutela degli atti successivi. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Cumulo tra pensione e reddito da lavoro: vince il giornalista
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate sul suo trattamento pensionistico dall'ente previdenziale di categoria, applicate in base a un regolamento interno che vietava il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Il Tribunale ha dato ragione al pensionato, mentre la Corte d'appello ha ribaltato la decisione valorizzando l'autonomia dell'ente. La Corte di Cassazione ha infine accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'autonomia regolamentare dell'istituto privatizzato non è illimitata. Di conseguenza, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, si applica la stessa disciplina di favore prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all'INPS. La Suprema Corte ha quindi disposto la disapplicazione della norma regolamentare restrittiva e ha rinviato la causa alla Corte d'appello per ricalcolare le somme spettanti al pensionato.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti dell’ente
Il Pensionato, un giornalista professionista, ha contestato le trattenute effettuate dall'Ente Previdenziale sulla sua pensione a partire dal 2016. L'ente applicava un divieto assoluto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, previsto dal proprio regolamento interno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti, in quanto gestore di una previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti (INPS). Di conseguenza, il divieto regolamentare interno deve essere disapplicato.
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Cumulo tra pensione e reddito da lavoro: vince il giornalista
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate sul suo trattamento pensionistico dall'ente previdenziale di categoria, che applicava un divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti si applica la stessa disciplina di liberalizzazione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, l'ente non può imporre limiti più severi rispetto a quelli statali. La Suprema Corte ha quindi sancito la disapplicazione del regolamento interno dell'ente che vietava il cumulo tra pensione e reddito da lavoro, rinviando la causa alla Corte d'appello per ricalcolare le somme spettanti al lavoratore.
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Rimborso accise energia elettrica: illegittima ma negata
Una società consumatrice ha richiesto il rimborso accise energia elettrica, contestando il pagamento delle addizionali provinciali per gli anni 2010 e 2011. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene le addizionali provinciali siano illegittime perché contrarie al diritto dell'Unione Europea, il consumatore finale non può richiederne il rimborso direttamente allo Stato. L'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso al fisco è il fornitore di energia. Il consumatore finale può solo agire contro il fornitore per recuperare le somme pagate in più, a meno che non dimostri l'assoluta impossibilità di farlo. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, rigettando definitivamente la richiesta di rimborso della società.
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Esenzione accise prodotti energetici: azienda perde col fisco
L'Azienda Petrolifera ha richiesto il rimborso delle accise versate nel 2006 per i combustibili destinati alla produzione di energia elettrica, invocando l'esenzione accise prodotti energetici prevista dalla Direttiva 2003/96/CE. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che la tassa fosse legittima per finalità ambientali in base alla legge nazionale del 1998. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che la normativa italiana preesistente (Legge n. 448/1998) già prevedeva una tassazione con finalità di tutela ambientale conforme alla deroga comunitaria. Di conseguenza, la Corte ha rigettato la domanda di rimborso dell'Azienda Petrolifera, che è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità.
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Scuola contro docente: sì all’equiparazione retributiva
Una docente ha lavorato presso un istituto scolastico a ordinamento speciale, ricevendo uno stipendio inferiore rispetto a quanto previsto dalle tabelle ministeriali per le Scuole Europee. La lavoratrice ha chiesto il pagamento delle differenze retributive, contestando i tagli decisi dal consiglio di amministrazione della scuola. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'istituto scolastico, confermando il diritto della docente. I giudici hanno stabilito che l'istituto non poteva ridurre lo stipendio in modo autonomo, poiché la legge impone una precisa equiparazione retributiva con il personale delle Scuole Europee. Inoltre, spettava all'amministrazione scolastica dimostrare che i tagli fossero coerenti con quelli applicati a livello europeo, prova che non è stata fornita. La scuola è stata quindi condannata a pagare le differenze e le spese legali.
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Equiparazione retributiva: scuola perde la causa sui tagli
Una lavoratrice ha chiesto la condanna dell'Istituto Scolastico al pagamento delle differenze stipendiali per gli anni dal 2010 al 2014. L'ente aveva ridotto lo stipendio violando il principio di equiparazione retributiva con il personale delle Scuole Europee di tipo I. L'Istituto sosteneva che il proprio consiglio di amministrazione potesse determinare le retribuzioni e che la riduzione rispecchiasse un taglio analogo avvenuto nelle Scuole Europee. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto. I giudici hanno stabilito che il potere di determinare gli stipendi è subordinato alla legge e che l'onere di provare la legittimità del taglio spettava all'amministrazione scolastica, la quale non ha fornito prove adeguate.
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Equiparazione retributiva: lo Stato perde contro i docenti
Alcuni docenti di un istituto scolastico a ordinamento speciale hanno richiesto il pagamento di differenze stipendiali per gli anni dal 2010 al 2014. L'Amministrazione aveva ridotto i loro stipendi applicando un decreto ministeriale e delibere interne. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle Amministrazioni pubbliche, confermando il diritto dei lavoratori. La Corte ha stabilito che la legge impone una precisa equiparazione retributiva con il personale delle Scuole Europee di tipo I. Di conseguenza, i regolamenti interni non possono derogare in senso peggiorativo a questa tutela. Spettava inoltre all'Amministrazione dimostrare che il taglio dello stipendio fosse coerente con i parametri europei, prova che non è stata fornita.
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Tagli a scuola: Cassazione impone l’equiparazione retributiva
Una docente ha richiesto la condanna di un istituto scolastico a ordinamento speciale al pagamento delle differenze stipendiali per gli anni dal 2010 al 2014. La lavoratrice lamentava una decurtazione dello stipendio rispetto ai parametri delle Scuole Europee di tipo I. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, disapplicando i provvedimenti amministrativi che riducevano la retribuzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della scuola, confermando il principio di equiparazione retributiva stabilito dalla legge. I giudici hanno chiarito che il potere dell'amministrazione di determinare gli stipendi è vincolato alla legge e che spettava alla scuola dimostrare che il taglio fosse coerente con quello applicato a livello europeo. Non avendo fornito tale prova, la scuola è stata condannata al pagamento delle differenze e delle spese legali.
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Valutazione aree edificabili IMU: il Fisco vince senza prove
Due contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento IMU relativo a un terreno agricolo diventato edificabile. Le proprietarie lamentavano la mancata notifica del cambio di destinazione urbanistica e contestavano il valore del terreno stabilito dal Comune. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che la mancata comunicazione della natura edificatoria non annulla l'atto se non lede la difesa del contribuente. Inoltre, per contestare la valutazione aree edificabili IMU effettuata dall'ente locale, non basta una generica contestazione: il contribuente deve fornire prove concrete e specifiche, come atti di compravendita di terreni simili, per superare i valori medi stabiliti dal Comune. Di conseguenza, le contribuenti hanno perso la causa e devono pagare le imposte e le spese di giudizio.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti delle casse
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate dall'ente previdenziale di categoria sulla sua pensione di anzianità, dovute al divieto regolamentare di percepire contemporaneamente trattamenti pensionistici e compensi professionali. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo legittimo il divieto interno in virtù dell'autonomia organizzativa e di bilancio dell'istituto privatizzato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che in materia di cumulo pensione e reddito da lavoro si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, i regolamenti interni contrari devono essere disapplicati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Servizio idrico integrato: costi al comune e tariffe al gestore
Un consorzio di bonifica ha chiesto il rimborso dei costi di gestione degli impianti idrici al comune e al nuovo gestore del servizio idrico integrato per il periodo transitorio. La Corte d'Appello aveva condannato direttamente il nuovo gestore. La Cassazione ha accolto il ricorso del nuovo gestore, stabilendo che la scissione tra gestione materiale e fatturazione non comporta una novazione soggettiva. Il nuovo gestore deve riversare le tariffe riscosse al comune, il quale rimane l'unico obbligato a regolare i conti con il consorzio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ricostruzione della carriera: precari ATA contro il Ministero
Una dipendente ATA ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i contratti a tempo determinato prima dell'assunzione di ruolo, con conseguente ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze stipendiali. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'impossibilità di valorizzare il precariato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la normativa europea impone di equiparare il servizio a termine a quello indeterminato. Di conseguenza, i giudici nazionali devono disapplicare le norme interne contrastanti e riconoscere l'intero servizio effettivo prestato. La lavoratrice ottiene così la corretta ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive, mentre il Ministero viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Trasferimento del personale ATA: tutele sì, ma niente aumenti
Un dipendente provinciale, a seguito del trasferimento del personale ATA nei ruoli dello Stato, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza per ottenere un aumento di stipendio. Il lavoratore ha inoltre contestato la richiesta dello Stato di restituire le somme ricevute in base a una vecchia sentenza favorevole, poi annullata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il trasferimento del personale ATA garantisce solo la conservazione dello stipendio precedente per evitare un peggioramento economico, ma non dà diritto a scatti retributivi automatici. Inoltre, la mancata riassunzione della causa precedente ha cancellato i vecchi effetti favorevoli, obbligando il lavoratore a pagare le spese di lite.
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Distanza minima autovelox: il Comune perde, la multa è nulla
Un automobilista riceveva una sanzione di circa 550 euro per eccesso di velocità. L'automobilista proponeva opposizione contestando il posizionamento dell'apparecchio di rilevazione. Il Tribunale annullava il verbale poiché lo strumento si trovava a meno di un chilometro dal cartello del limite di velocità. L'Amministrazione locale ricorreva in Cassazione, sostenendo che la distanza minima autovelox di un chilometro non si applicasse dopo un'intersezione se il limite non veniva ridotto per la prima volta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. La Corte ha confermato che la distanza minima autovelox di un chilometro deve essere sempre rispettata dopo un incrocio, a prescindere dal fatto che il limite venga ripetuto o modificato, per garantire la trasparenza e la sicurezza degli automobilisti. L'automobilista vince definitivamente la causa.
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Discriminazione indiretta di genere: assunta la capotreno
Una candidata è stata esclusa da una selezione per la qualifica di capotreno perché non raggiungeva l'altezza minima di 1,60 metri, limite stabilito dall'azienda in modo identico per uomini e donne. La Corte d'Appello ha accertato che tale requisito costituisce una discriminazione indiretta di genere, in quanto penalizza sproporzionatamente le donne senza essere strettamente funzionale alle mansioni. I giudici hanno quindi ordinato l'assunzione della lavoratrice e il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha ribadito che imporre lo stesso limite di statura a entrambi i sessi viola il principio di uguaglianza, poiché non tiene conto delle differenze fisiche medie tra uomini e donne, e ha confermato l'ordine di assunzione come misura necessaria per eliminare gli effetti discriminatori.
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Graduatorie d’istituto ATA: decide il Giudice del Lavoro, no TAR
Una lavoratrice ha fatto causa al Ministero dell'Istruzione per ottenere la rettifica del proprio punteggio e il corretto posizionamento nelle graduatorie d'istituto ATA di terza fascia, lamentando la mancata valutazione del servizio svolto presso enti di formazione. Il Tribunale si era dichiarato incompetente a favore del giudice amministrativo, ritenendo la procedura simile a un concorso pubblico. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribaltato la decisione, stabilendo che la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro). La formazione di tali elenchi non costituisce una procedura concorsuale, poiché non prevede valutazioni discrezionali o comparative, ma un calcolo automatico dei punteggi. Di conseguenza, si discute di diritti soggettivi del lavoratore.
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Concorrenza sleale e scommesse: lo scontro tra Stato e UE
Un concessionario italiano per la raccolta di scommesse sportive ha citato in giudizio un operatore estero e il suo affiliato locale, accusandoli di concorrenza sleale per aver avviato la stessa attività nello stesso comune senza le licenze statali richieste. La Corte d'Appello ha respinto la domanda di risarcimento, ritenendo che le norme italiane sulle licenze violassero il diritto dell'Unione Europea e andassero quindi disapplicate. Il concessionario ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, data la particolare complessità e rilevanza della questione riguardante il rapporto tra concessioni nazionali e norme europee, non ha ancora deciso il vincitore, ma ha disposto il rinvio della causa a una pubblica udienza per un esame più approfondito.
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Rimborso accise indebite: l’azienda perde la causa per ritardo
Un'azienda distributrice di energia ha richiesto il rimborso di addizionali provinciali sulle accise versate nel 2012, ritenendole non dovute. L'Amministrazione Finanziaria ha respinto l'istanza presentata nel 2015, eccependo il superamento del termine di decadenza biennale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che, trattandosi di tributi non dovuti fin dall'origine perché incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, si configura un pagamento indebito. Di conseguenza, il termine di due anni per chiedere il rimborso accise indebite decorre dal giorno del singolo versamento e non dalla presentazione della dichiarazione annuale. Poiché l'istanza è stata presentata oltre i due anni dai pagamenti, l'azienda perde definitivamente il diritto al rimborso.
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