Il Questore impone a un tifoso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni, con l'obbligo di presentarsi in questura durante le partite. Il provvedimento viene notificato il 12 gennaio alle ore 19:00. Il Tribunale convalida la misura il 16 gennaio, ma omette di indicare l'orario della decisione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del tifoso, stabilendo che la convalida del DASPO con obbligo di firma deve avvenire tassativamente entro novantasei ore dalla notifica. In assenza dell'orario sul provvedimento del giudice, non è possibile verificare il rispetto di questo termine perentorio. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio l'obbligo di presentazione, ritenendolo ormai inefficace, mentre resta valido il solo divieto di accesso agli stadi.
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