Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione presentata da una cittadina per l'irragionevole durata di un lungo iter giudiziario, comprensivo di cognizione, esecuzione e ottemperanza. Il Ministero della Giustizia ha contestato sia la tempestività del ricorso sia la propria legittimazione passiva esclusiva, poiché parte del ritardo era imputabile alla giustizia amministrativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine semestrale decorre dalla fine dell'ultimo giudizio di ottemperanza. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Ministero stabilendo che, se il ritardo riguarda sia giudici ordinari che amministrativi, occorre citare in giudizio sia il Ministero della Giustizia che il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sentenza è stata cassata con rinvio per integrare il contraddittorio e ripartire l'indennizzo.
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