Un socio di una società di persone cancellata dal registro delle imprese ha richiesto il rimborso dell'eccedenza d'imposta accumulata dalla società prima della sua chiusura. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, e i giudici di secondo grado lo hanno riconosciuto solo nella misura del 50%, corrispondente alla quota di partecipazione del socio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che, dopo la cancellazione della società, i crediti residui cadono in comunione indivisa tra i soci. Di conseguenza, ciascun ex socio è legittimato ad agire in giudizio per richiedere l'intero importo del credito e non solo la propria quota. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame basato su questo principio, garantendo la possibilità di ottenere il rimborso IVA società estinta per intero.
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