Il caso dell’importazione fraudolenta e l’accertamento doganale
Una società importatrice ha dichiarato falsamente che una partita di tubi in acciaio proveniva dalla Corea del Sud. In realtà, la merce era originaria della Cina. Questo stratagemma serviva per evitare il pagamento dei dazi antidumping, ossia le sovrattasse protettive imposte dall’Unione Europea. L’operazione fraudolenta è emersa a seguito di un’indagine dell’ufficio antifrode europeo. L’amministrazione finanziaria ha quindi qualificato il fatto come contrabbando, che costituisce un vero e proprio reato. Di conseguenza, l’ufficio ha avviato un accertamento doganale per recuperare le imposte evase e irrogare le sanzioni.
L’importazione contestata risale al mese di agosto del 2016. L’amministrazione doganale ha inviato la notizia di reato alla Procura della Repubblica nel mese di agosto del 2020. Successivamente, nel febbraio del 2021, l’ufficio ha notificato l’avviso di accertamento e il provvedimento sanzionatorio alla società. La contestazione è avvenuta oltre il termine ordinario di tre anni previsto per i controlli doganali.
Il contrasto sui termini di decadenza
La società contribuente ha impugnato gli atti davanti al giudice tributario. La tesi difensiva si basava sulla decadenza del potere di controllo dell’amministrazione. Secondo la società, l’ufficio avrebbe dovuto inviare la notizia di reato entro il termine ordinario di tre anni dall’importazione per poter beneficiare del termine più lungo di sette anni. I giudici di primo e secondo grado hanno accolto questa ricostruzione. Essi hanno ritenuto nullo l’accertamento perché la denuncia penale era partita in ritardo rispetto al triennio iniziale.
L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso in Cassazione. L’amministrazione ha sostenuto che le nuove norme europee e nazionali non impongono più tale vincolo temporale per la denuncia. Il termine di sette anni opera in modo automatico quando l’evasione doganale deriva da una condotta penalmente rilevante.
La svolta del Codice Doganale Unitario
La disciplina dei controlli doganali ha subìto una profonda trasformazione a partire dal primo maggio 2016. In questa data è entrato in vigore il Codice Doganale Unitario. La vecchia normativa comunitaria prevedeva un termine ordinario di tre anni per la notifica del debito. Tuttavia, in caso di reato, la comunicazione poteva avvenire anche dopo la scadenza, secondo le norme nazionali. Questo sistema creava una forte incertezza sui tempi, poiché l’azione di recupero rischiava di prolungarsi all’infinito.
Per rimediare a questa incertezza, la giurisprudenza passata richiedeva che la notizia di reato venisse trasmessa entro il primo triennio. Il nuovo Codice Doganale Unitario ha invece stabilito una regola diversa e più rigida. Se l’obbligazione doganale sorge da un atto perseguibile penalmente, il termine ordinario si estende a un minimo di… cinque anni e a un massimo di dieci anni, demandando la scelta specifica ai singoli Stati membri. Il legislatore italiano ha fissato questo termine speciale in sette anni.
Le motivazioni della sentenza sull’accertamento doganale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria con una motivazione lineare e rigorosa. I giudici di legittimità hanno chiarito che il nuovo quadro normativo ha azzerato i vecchi orientamenti giurisprudenziali. Oggi la legge stabilisce un termine fisso e certo di sette anni per l’accertamento doganale in presenza di reato. Questo termine decorre esclusivamente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
La Suprema Corte ha evidenziato che la tempestività della trasmissione della notizia di reato non influisce più sulla validità dell’accertamento. La certezza del diritto non è più garantita dal limite dei tre anni per la denuncia, ma dal termine finale di sette anni entro cui l’amministrazione deve notificare l’atto. Nel caso specifico, l’obbligazione è sorta ad agosto 2016 e l’accertamento è stato notificato a febbraio 2021. L’amministrazione ha quindi agito ampiamente entro i sette anni previsti dalla legge.
Le conclusioni sul recupero dei dazi
La decisione della Cassazione stabilisce un principio fondamentale per il settore delle importazioni. In presenza di violazioni che integrano un reato, come il contrabbando, l’amministrazione doganale dispone di sette anni per notificare l’addebito. Questo termine decorre dalla dichiarazione doganale e non richiede l’invio della denuncia penale entro il primo triennio.
La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando questo principio di diritto. La società importatrice perde questo grado di giudizio e dovrà affrontare un nuovo processo tributario basato sulle nuove regole temporali.
Qual è il termine ordinario per l’accertamento dei dazi doganali?
Il termine ordinario stabilito dal Codice Doganale Unitario è di tre anni a partire dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
Cosa succede al termine di accertamento se la violazione costituisce un reato?
Se la violazione doganale integra un reato, come il contrabbando, il termine per la notifica dell’accertamento si estende a sette anni.
L’amministrazione deve denunciare il reato entro tre anni per avere più tempo per l’accertamento?
No, secondo la Cassazione il termine di sette anni si applica in modo autonomo e non richiede l’invio della notizia di reato entro il primo triennio.