L'Imputato, condannato per rapina, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, aveva concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la congruità della pena con motivi del tutto generici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta siglato il concordato in appello, l'imputato non può contestare la misura della pena concordata, a meno che questa non sia illegale o vi siano vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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