L'Imputato, condannato per il reato di evasione, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare in Cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o vizi sulla pena, a meno che questa non sia illegale. Di conseguenza, l'accordo stretto in secondo grado limita i successivi motivi di impugnazione, rendendo nullo ogni tentativo di riaprire il dibattito su aspetti già rinunciati.
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