L'Agenzia delle Entrate ha riqualificato la vendita di un fabbricato abitativo, poi demolito dall'acquirente, come cessione di un terreno edificabile, richiedendo le imposte sulla plusvalenza. Gli eredi della contribuente hanno impugnato l'atto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la vendita di un edificio esistente al momento del rogito non può essere tassata come cessione di area edificabile, anche se è prevista la successiva demolizione. Di conseguenza, non si applica la tassazione sulla Plusvalenza cessione aree edificabili. Inoltre, poiché l'immobile era adibito ad abitazione principale, l'operazione era esente da imposte e non sussisteva alcun obbligo di dichiarazione, rendendo tardivo l'accertamento notificato oltre i termini ordinari. Vince la parte contribuente, con condanna del fisco alle spese.
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