La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un patto di non concorrenza a carico di un manager del settore acque minerali. L'accordo, della durata di tre anni e con efficacia su tutto il territorio nazionale, è stato ritenuto legittimo perché circoscritto a uno specifico settore merceologico e supportato da un corrispettivo adeguato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, che contestava la validità del patto a seguito di fusioni societarie e ne lamentava l'eccessiva ampiezza, stabilendo che la valutazione sulla proporzionalità è di competenza dei giudici di merito e non è sindacabile se adeguatamente motivata.
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