La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1104/2026, ha stabilito che non si verifica una 'mutatio libelli' inammissibile se in appello la parte si limita a precisare o qualificare diversamente la domanda già formulata in primo grado, senza alterarne gli elementi essenziali (petitum e causa petendi). Nel caso specifico, la richiesta di 'ripristino dello stato dei luoghi' è stata considerata una mera specificazione della precedente domanda di 'demolizione e sostituzione' di un tetto, annullando così la decisione della Corte d'Appello che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame.
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