Una cittadina, dopo aver impugnato una decisione della Corte d'Appello, ha presentato una rinuncia al ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Comune convenuto ha accettato la rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio, chiarendo un punto fondamentale: in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto 'raddoppio del contributo'). Questa sanzione, infatti, si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia.
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