Un cittadino aveva impugnato una decisione del Tribunale di Roma davanti alla Corte di Cassazione. Successivamente, ha presentato una formale rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte, un ente religioso. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. In base a questa decisione, in caso di rinuncia accettata, non vi è una condanna alle spese legali e non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione del processo non rientra tra i casi previsti dalla legge per tale sanzione.
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