La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30485/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di patteggiamento in appello. Il ricorrente contestava la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ma la Corte ha ribadito che, dopo un accordo ex art. 599-bis c.p.p., i motivi di impugnazione sono limitati a vizi del consenso o a sentenze difformi dall'accordo, escludendo questioni sulla determinazione della pena.
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