Una contribuente proponeva ricorso per cassazione contro il Comune per contestare cinque avvisi di accertamento relativi alla tassa sui rifiuti (TARSU). Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo conciliativo. La contribuente depositava quindi una memoria dichiarando di voler rinunciare al ricorso, rinuncia accettata dall'ente pubblico. La Suprema Corte ha preso atto del perfezionamento della conciliazione, che nel processo tributario determina la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio tributario, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La Corte ha inoltre chiarito che, trattandosi di estinzione per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, misura eccezionale applicabile solo in caso di rigetto o inammissibilità.
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