La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda contro la decisione che riconosceva a un dipendente turnista il diritto al buono pasto. Il lavoratore sosteneva che la parziale sovrapposizione dei suoi turni con l'orario di mensa bastasse a far scattare il beneficio. La Suprema Corte ha invece chiarito che, in caso di sovrapposizione parziale, il diritto al buono pasto sorge solo se il dipendente dimostra l'impossibilità di pranzare o cenare a casa, calcolando i tempi di percorrenza. Inoltre, i giudici hanno stabilito che la precedente transazione firmata dal lavoratore, contenente una rinuncia generica a ogni pretesa futura, includeva anche i buoni pasto, contrariamente a quanto ritenuto nei gradi precedenti.
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