Una lavoratrice cita in giudizio il proprio avvocato per non aver avviato una causa per mobbing, causandone la prescrizione. La Corte d'Appello rigetta la domanda, confermando la sentenza di primo grado. La decisione si fonda sulla mancata collaborazione della cliente, che non ha fornito al legale i nominativi dei testimoni, elemento essenziale per l'azione legale. Viene quindi esclusa la responsabilità professionale avvocato, poiché l'insuccesso della causa è imputabile alla condotta omissiva della stessa assistita.
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