Il proprietario di un immobile è stato condannato per il reato di abuso edilizio a causa dell'ampliamento non autorizzato di un edificio preesistente. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver eseguito materialmente i lavori e che le opere, essendo precarie, non richiedessero il permesso di costruire. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il proprietario residente si presume committente delle opere, anche se non le esegue fisicamente. Inoltre, i manufatti in muratura ancorati al suolo e dotati di tetto coibentato non possono considerarsi precari, poiché non sono destinati a soddisfare un bisogno temporaneo e non sono facilmente rimovibili. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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