Un professionista ha richiesto il pagamento ai proprietari di un immobile per un progetto di ristrutturazione. L'incarico, però, gli era stato conferito dall'inquilino. La Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo un principio fondamentale sull'incarico professionale a favore di terzo: a pagare è tenuto solo il committente, cioè chi conferisce l'incarico, non il soggetto che ne beneficia. Per obbligare il proprietario, l'inquilino avrebbe dovuto agire esplicitamente in suo nome. Anche la richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchimento è stata negata, perché il professionista aveva un'azione contrattuale diretta verso il vero committente, l'inquilino.
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