Un professionista, socio di una rilevante società di consulenza, ha impugnato il diniego di rimborso IRAP relativo agli anni 2013 e 2014. Il ricorrente sosteneva l'assenza del requisito della autonoma organizzazione, poiché la sua attività era prestata esclusivamente in favore della società di cui era socio, utilizzando i mezzi e le strutture di quest'ultima. Dopo i rigetti nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'organizzazione strumentale appartiene alla società e non al singolo professionista, anche qualora quest'ultimo rivesta ruoli direttivi.
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