A seguito di un incendio in un magazzino, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna della società di gestione immobiliare. La sentenza chiarisce che la responsabilità del committente non deriva dalla custodia dell'immobile (art. 2051 c.c.), ma da una colpa specifica (art. 2043 c.c.) per aver affidato lavori pericolosi senza verificare le condizioni di sicurezza, essendo a conoscenza di un impianto antincendio inadeguato. Anche la cooperativa che utilizzava il magazzino è stata ritenuta corresponsabile per aver stoccato merce in eccesso, ostacolando i sistemi di sicurezza.
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