Una società ha venduto le quote di un'altra impresa, realizzando una plusvalenza che riteneva esente da tasse grazie al regime della Participation Exemption. L'Agenzia delle Entrate ha contestato il beneficio, sostenendo che la società partecipata non fosse realmente un'impresa commerciale, poiché svolgeva la sua attività di sviluppo immobiliare quasi esclusivamente tramite professionisti esterni (outsourcing), senza una propria struttura organizzativa. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che per applicare il regime di Participation Exemption e commercialità, è indispensabile che la società partecipata possieda un apparato organizzativo autonomo. La sola attività di gestione patrimoniale o l'affidamento totale a terzi non è sufficiente a qualificare l'attività come commerciale ai fini del beneficio fiscale.
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