Un Ente previdenziale ha venduto un immobile alberghiero. L'Agenzia delle Entrate ha contestato il regime fiscale, applicando l'imposta di registro al 7% anziché l'IVA, sostenendo che l'Ente fosse non commerciale e l'operazione non imprenditoriale. L'acquirente e il notaio hanno impugnato. La Commissione Tributaria Regionale ha dato loro ragione, riconoscendo che l'Ente aveva svolto numerose operazioni immobiliari speculative, configurando un'attività commerciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che, ai fini IVA, l'esercizio d'impresa si configura con l'abitualità e professionalità delle operazioni, anche per gli **IVA enti non commerciali**, se l'attività non è occasionale. La vendita rientrava quindi nel campo IVA.
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