L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un ingegnere e insegnante statale il fittizio trasferimento della propria residenza fiscale all'estero, precisamente nella Repubblica di San Marino, irrogando sanzioni per l'omessa compilazione del quadro RW. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno stabilito che il contribuente ha superato la presunzione di residenza in Italia fornendo prove solide sul suo effettivo radicamento a San Marino. Tra queste, l'acquisto di una casa, la cittadinanza, l'iscrizione all'albo professionale locale e la partecipazione alla vita politica e sociale del Paese estero. Di conseguenza, la residenza fiscale all'estero è stata ritenuta reale e legittima, escludendo qualsiasi intento evasivo.
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