Un'azienda di ristorazione ha ricevuto un atto impositivo per IRES, IRAP e IVA a seguito di un accertamento tributario a tavolino, motivato dall'antieconomicità della gestione contabile. La società ha impugnato l'atto contestando la mancanza del contraddittorio preventivo e la ricostruzione presuntiva dei ricavi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che per le imposte dirette nazionali non esiste un obbligo generale di confronto preventivo negli controlli svolti in ufficio. Per l'IVA, pur sussistendo tale obbligo, l'azienda non ha fornito la prova di resistenza, cioè non ha indicato quali elementi concreti avrebbero modificato l'esito della verifica. Inoltre, le difese non riproposte tempestivamente nel primo atto di appello si intendono definitivamente rinunciate.
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