Un condominio ha promosso un'azione per accertare la responsabilità per gravi difetti strutturali di un edificio nei confronti dei progettisti, del direttore dei lavori, del collaudatore e dell'impresa costruttrice. Gli eredi del progettista strutturale, condannati al risarcimento, hanno chiesto di essere manlevati dalla propria compagnia assicurativa. La Corte d'appello ha escluso la copertura assicurativa a causa del mancato rispetto dei limiti temporali di una clausola "claims made", e ha scagionato il collaudatore per assenza di nesso causale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli eredi, confermando che la responsabilità per gravi difetti grava solo su chi ha partecipato alla progettazione e costruzione, escludendo il collaudatore intervenuto successivamente, e che la polizza non opera per condotte colpose antecedenti al biennio di retroattività pattuito.
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