Un'impresa appaltatrice ha citato in giudizio un condominio per ottenere il pagamento di lavori di impermeabilizzazione. Il condominio ha chiesto il risarcimento dei danni da infiltrazioni, spingendo l'appaltatore a effettuare la chiamata in garanzia dell'assicuratore. Successivamente, i singoli condomini sono intervenuti nel processo per chiedere i danni ai propri appartamenti. I giudici di merito avevano ritenuto tardiva la domanda di garanzia per i danni dei singoli proprietari. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'appaltatore, stabilendo che la chiamata in garanzia dell'assicuratore, formulata tempestivamente fin dall'inizio per tutti i danni lamentati, copre anche le pretese risarcitorie dei singoli condomini intervenuti successivamente, senza necessità di una nuova ed esplicita estensione della domanda.
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