La validità della clausola claims made: un punto fermo dalla Cassazione
L’ordinanza in commento affronta un tema centrale nel diritto delle assicurazioni: la validità e l’efficacia della clausola claims made. Questa clausola, sempre più diffusa nelle polizze di responsabilità civile professionale e sanitaria, lega la copertura assicurativa non al momento in cui avviene il fatto illecito, ma a quello in cui l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribalta la pronuncia di merito e offre un’interpretazione chiara, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
I fatti di causa
Una azienda ospedaliera universitaria, condannata a risarcire i danni per un caso di responsabilità sanitaria, chiedeva di essere tenuta indenne dalle proprie compagnie assicurative. La Corte d’Appello accoglieva la domanda dell’azienda, condannando gli assicuratori a coprire il risarcimento.
Il cuore della controversia risiedeva nell’articolo 8 del contratto di assicurazione, che conteneva una tipica clausola claims made. La polizza, valida per un anno (dal 31 gennaio 1999 al 31 gennaio 2000), prevedeva una copertura estesa per le richieste di risarcimento presentate entro i 12 mesi successivi alla scadenza (cosiddetta ultrattività, fino al 31 gennaio 2001), purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità. Tuttavia, la prima richiesta di risarcimento era pervenuta all’azienda ospedaliera solo il 12 settembre 2002, ben 31 mesi dopo la scadenza della polizza e oltre il periodo di ultrattività.
La Corte d’Appello aveva dichiarato nulla tale clausola, considerandola vessatoria e come un patto di decadenza eccessivamente gravoso per l’assicurato, tale da rendere troppo difficile l’esercizio del diritto all’indennizzo.
La decisione della Corte di Cassazione e la clausola claims made
La Suprema Corte ha accolto il ricorso delle compagnie assicurative, cassando la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di manleva dell’azienda ospedaliera.
Il Giudice di legittimità ha stabilito che la Corte territoriale ha commesso un errore fondamentale nell’interpretare la natura della clausola claims made. Quest’ultima non va confusa con una clausola di decadenza, disciplinata dall’art. 2965 c.c., che presuppone l’estinzione di un diritto già sorto a causa del mancato esercizio entro un termine.
Le motivazioni
La Cassazione chiarisce che la richiesta di risarcimento del danneggiato, in una polizza con clausola claims made, non è un evento che condiziona la durata di un diritto già acquisito, ma è un elemento che concorre a definire e identificare il rischio assicurato. In altre parole, la clausola serve a delimitare l’oggetto stesso del contratto: l’assicurazione non copre tutti i fatti illeciti avvenuti in un certo periodo (modello loss occurrence), ma solo quelli per cui una richiesta di risarcimento perviene all’assicurato entro i termini temporali specificati dalla polizza.
Di conseguenza, non si può parlare di decadenza da un diritto, perché il diritto all’indennizzo non sorge affatto se la richiesta di risarcimento è tardiva rispetto ai patti contrattuali. La clausola è espressione dell’autonomia contrattuale delle parti (art. 1322 c.c.) che scelgono di definire il rischio in questo modo. La Corte, citando un suo precedente più recente (Cass. 12908/2022) e discostandosi da un orientamento precedente (Cass. 8894/2020) seguito erroneamente dal giudice d’appello, afferma che questo modello contrattuale è pienamente partecipe della causa indennitaria tipica dell’assicurazione contro i danni.
Conclusioni
La pronuncia consolida un principio fondamentale: la clausola claims made è legittima e serve a circoscrivere il rischio coperto dalla polizza. Non introduce una decadenza, ma definisce le condizioni per cui la garanzia assicurativa diventa operativa. Per gli assicurati, ciò significa prestare la massima attenzione ai termini di operatività della polizza, in particolare ai periodi di ultrattività per la presentazione delle richieste di risarcimento. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale che riconosce la piena dignità e validità a un modello contrattuale essenziale per la gestione dei rischi in settori ad alta complessità come quello della responsabilità sanitaria e professionale.
Una clausola ‘claims made’ è valida secondo la Cassazione?
Sì, la Corte di Cassazione, con questa ordinanza, conferma la validità della clausola ‘claims made’, specificando che essa non rappresenta una decadenza convenzionale, ma un elemento che definisce l’oggetto e l’estensione del rischio assicurato.
Qual è la differenza tra una clausola ‘claims made’ e una di decadenza?
La clausola ‘claims made’ delimita il rischio coperto, facendo dipendere la garanzia dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento. Il diritto all’indennizzo sorge solo se la richiesta avviene nei termini pattuiti. Una clausola di decadenza, invece, estingue un diritto già sorto a causa del suo mancato esercizio entro un certo termine.
Cosa accade se la richiesta di risarcimento viene presentata dopo la scadenza dei termini previsti dalla polizza ‘claims made’?
Se la richiesta di risarcimento viene presentata oltre il periodo di validità della polizza e oltre l’eventuale periodo di ultrattività concesso (in questo caso, 12 mesi), il sinistro non è coperto dalla garanzia assicurativa. Il diritto all’indennizzo non sorge e la domanda dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore deve essere rigettata.