Responsabilità Amministratori: Pagare di Tasca Propria per Incarichi Senza Impegno di Spesa
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 3530/2024, affronta un tema cruciale per la pubblica amministrazione: la responsabilità amministratori locali che autorizzano incarichi professionali senza un adeguato impegno di spesa. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: chi delibera una spesa deve assicurarsi che ci siano i fondi, altrimenti rischia di dover pagare personalmente il creditore. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico e le sue importanti implicazioni.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine quando un Comune conferisce, tramite una delibera di Giunta, un incarico di consulenza a due professionisti. Nonostante l’approvazione dell’organo politico, del quale facevano parte il sindaco e il vicesindaco, l’iter non viene perfezionato: manca la stipula di una convenzione formale e, soprattutto, l’atto contabile fondamentale dell’impegno di spesa per l’intero importo del compenso.
I professionisti, dopo aver svolto il loro lavoro, si vedono negare il pagamento dal Comune. A seguito di un primo giudizio, viene chiarito che la loro azione non va rivolta contro l’ente, ma direttamente contro gli amministratori e i funzionari che hanno ‘consentito’ la prestazione in violazione delle norme contabili. Inizia così una nuova causa, questa volta contro il sindaco, il vicesindaco e altri funzionari, i quali a loro volta chiamano in causa la propria compagnia di assicurazione per essere tenuti indenni.
La Decisione della Corte: la Responsabilità degli Amministratori è Diretta
La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, rigetta il ricorso degli ex amministratori. Il punto centrale della controversia era stabilire se la semplice partecipazione alla delibera di Giunta fosse sufficiente a far sorgere la loro responsabilità personale. Secondo i ricorrenti, la loro era stata una mera autorizzazione politica, mentre la responsabilità della gestione e degli adempimenti contabili sarebbe dovuta ricadere sui dirigenti.
La Suprema Corte non accoglie questa tesi. Sottolinea come la normativa (in particolare l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000) sia volta a prevenire la formazione di debiti fuori bilancio. La responsabilità amministratori sorge in capo a chiunque ‘consenta’ la prestazione. Questo verbo non implica necessariamente un ruolo attivo e decisionale nell’affidamento, ma include anche il comportamento di chi, pur avendone il dovere, non si oppone e permette che una prestazione venga acquisita senza le dovute coperture.
La Questione della Copertura Assicurativa
Un altro aspetto fondamentale della sentenza riguarda il rigetto della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa. La polizza stipulata dal Comune era del tipo ‘claims made’, che copre le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza del contratto.
La Corte d’Appello aveva negato la copertura per due ragioni principali:
- La prima richiesta di pagamento da parte dei professionisti era giunta al Comune prima della stipula della polizza. Di conseguenza, il rischio si era già concretizzato e non era più assicurabile.
- Gli amministratori erano consapevoli, fin dal momento del conferimento dell’incarico, delle irregolarità procedurali e della mancanza di copertura finanziaria.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso su questo punto, poiché gli amministratori non hanno contestato efficacemente la prima e autonoma ragione della decisione (la preesistenza della richiesta di risarcimento), rendendo superfluo l’esame delle altre censure.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla responsabilità amministratori chiarendo che l’aver partecipato a una delibera che approvava un incarico, pur in presenza di un parere di regolarità contabile che limitava la spesa a una somma irrisoria, costituisce un’azione che ha indotto i professionisti a eseguire la prestazione. Gli amministratori avrebbero dovuto attivarsi per regolarizzare la situazione, ad esempio proponendo una variazione di bilancio, cosa che non è avvenuta. Il loro comportamento, sia attivo (nella delibera) sia omissivo (nella mancata regolarizzazione successiva), ha integrato quel ‘consenso’ che la legge sanziona con la responsabilità personale e diretta. In merito alla polizza, la Corte ha ribadito che un rischio già manifestatosi non può essere oggetto di un contratto di assicurazione, il quale sarebbe nullo per mancanza dell’alea, ovvero dell’incertezza che ne costituisce l’essenza.
Le Conclusioni
La sentenza n. 3530/2024 è un monito severo per tutti gli amministratori pubblici. La partecipazione a decisioni di spesa impone un dovere di vigilanza e di controllo sulla effettiva copertura finanziaria. Non è possibile scindere l’indirizzo politico dalla responsabilità gestionale quando la decisione stessa è la causa diretta di un’obbligazione per l’ente. La responsabilità amministratori non è una chimera, ma una conseguenza concreta che sposta l’obbligazione dal patrimonio pubblico a quello personale di chi ha agito con leggerezza, violando le norme poste a presidio della sana gestione finanziaria.
Quando un amministratore pubblico è personalmente responsabile per una spesa dell’ente?
Un amministratore è personalmente responsabile quando acquisisce beni o servizi per conto dell’ente senza che vi sia un preventivo e formale impegno di spesa registrato sul capitolo di bilancio competente, come previsto dalla legge (es. art. 191 D.Lgs. 267/2000). In tal caso, il rapporto obbligatorio si instaura direttamente tra il fornitore e l’amministratore che ha consentito la spesa.
Cosa significa ‘consentire’ la prestazione ai fini della responsabilità personale?
‘Consentire’ non significa solo dare un ordine diretto, ma include qualsiasi comportamento, anche omissivo o di mera approvazione (come partecipare a una delibera), che permetta l’esecuzione di una prestazione in assenza delle necessarie procedure contabili. È sufficiente non aver ostacolato o impedito un’obbligazione sorta in modo irregolare.
Perché la polizza assicurativa ‘claims made’ non ha coperto gli amministratori in questo caso?
La copertura è stata negata principalmente perché la prima richiesta di pagamento (il ‘claim’) da parte dei professionisti era stata inviata al Comune prima della data di stipula della polizza assicurativa. Secondo la Corte, questo significava che il rischio si era già manifestato e concretizzato, rendendo il contratto di assicurazione nullo per quel sinistro specifico, poiché mancava l’elemento fondamentale dell’incertezza del rischio (alea).