Una lavoratrice, assunta formalmente come infermiera, viene collocata in Cassa integrazione guadagni straordinaria dall'azienda. La dipendente contesta la decisione lamentando la violazione dell'obbligo di rotazione tra i dipendenti fungibili. Il Tribunale le dà ragione, ma la Corte d'Appello ribalta la decisione ritenendo non provata l'intercambiabilità delle mansioni. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice: i giudici di secondo grado hanno totalmente ignorato una lettera del responsabile delle risorse umane che elogiava l'attività della donna in quel reparto, dimostrando la concreta fungibilità con i colleghi non sospesi. La Suprema Corte stabilisce che, in tema di cassa integrazione e obbligo di rotazione, spetta al lavoratore dimostrare la fungibilità delle mansioni, ma il giudice deve valutare tutte le prove documentali prodotte. La sentenza viene cassata con rinvio.
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